I principali adempimenti
- Gli interessati o le persone presso le quali
sono raccolti i dati devono ricevere l'informativa
di cui all'art. 13.
- Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici richiede
l'acquisizione del consenso da parte
dell'interessato (in caso di dati sensibili il
consenso deve essere scritto).
- Il trattamento di dati sensibili deve avvenire
in conformità con quanto previsto dalle
autorizzazioni, generali o specifiche, rilasciate
dal Garante.
- Per i trattamenti iniziati prima del 1° gennaio
2004, le notificazioni al Garante, se si rientra in
una delle ipotesi previste dall'art. 37, dovevano
essere effettuate entro il 15 maggio 2004.
- Le misure minime di sicurezza
di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B)
devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005, sia
per i dati cartacei che per i dati trattati con
strumenti elettronici.
Quali sono le principali misure minime?
La normativa riporta una serie di indicazioni
generali riguardo agli interventi minimi da
realizzare, descritti in dettaglio all'interno
dell'allegato B - "Disciplinare tecnico in materia
di misure minime di sicurezza"
Trattamenti con l'ausilio di strumenti elettronici
- Gli incaricati del trattamento di dati personali
devono disporre di credenziali di
autenticazione (es. password) individuali
che devono essere ideate, gestite ed aggiornate
secondo criteri di sicurezza, e quindi ad esempio
non devono corrispondere alla propria data di
nascita e devono essere modificate almeno ogni 6
mesi (3 in caso di dati sensibili o giudiziari).
- I profili di autorizzazione degli incaricati,
che definiscono a quali dati l'incaricato può
accedere, nonché i trattamenti a lui consentiti,
devono essere individuati in modo da limitare
l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le
operazioni di trattamento e verificati con
cadenza almeno annuale.
- I dati personali devono essere protetti da
trattamenti illeciti e da accessi non consentiti
anche mediante l'attivazione di idonei programmi
(es. antivirus, firewall, ...) che devono essere
correttamente installati e settati ed aggiornati con
cadenza almeno semestrale.
- Devono essere impartite istruzioni organizzative
e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati
con frequenza almeno settmanale, l’ adozione
di procedure per la custodia delle copie di
sicurezza, nonchè le modalità di ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi in caso di
danneggiamento.
Entro il 31 marzo di ogni anno (nel 2004 entro il 30
giugno), i titolari di trattamenti di dati sensibili o
giudiziari devono redigere un
Documento
Programmatico sulla Sicurezza (DPS) che
descriva e giustifichi la politica di sicurezza
adottata. Il Documento deve contenere idonee
informazioni in primo luogo riguardo:
- l'elenco dei trattamenti effettuati
- la distribuzione di compiti e responsabilità
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati
- le misure di sicurezza adottate e da adottare
- i criteri di ripristino dei dati a seguito di
distruzione o danneggiamento
- la formazione degli incaricati
Misure ulteriori sono previste a protezione dei
dati sensibili o giudiziari
Trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti
elettronici
- Devono essere impartite istruzioni scritte agli
incaricati finalizzate al controllo e alla custodia
degli atti e dei documenti contenenti dati
personali.
- Deve essere previsto l'aggiornamento almeno
annuale dell'individuazione dell'ambito di
trattamento consentito ai singoli incaricati.
- L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili
o giudiziari deve essere controllato.
Magritte si avvale della consulenza di
Gea Associati Studio Tecnico, per tutte le
problematiche inerenti la legge sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro (626) e la nuova legge sulla
privacy